Home Page
Iscriviti
Contribuisci
Contattaci
Chi siamo
Il Programma
Simbolo del Nuovo Partito d'Azione

Statuto del Nuovo Partito d'Azione

(modificato in data 20-6-2007)



Art. 1
- Denominazione, sede, durata e contrassegno

È costituita una libera Associazione politica e culturale non riconosciuta e senza fine di lucro denominata "NUOVO PARTITO d'AZIONE" ovvero nella forma abbreviata "N.P.A." (sigla pronunciata ennepi-a).
Il "NUOVO PARTITO d'AZIONE" è un partito nazionale.
La sede politica nazionale è a Roma.
Possono essere istituite altre sedi nazionali e internazionali, centrali e periferiche. L'Associazione ha durata illimitata.
L'Associazione ha un proprio contrassegno così definito: "Cerchio che si divide in due semicerchi tagliati orizzontalmente, uno superiore ed uno inferiore. Nel semicerchio superiore agisce una doppia linea di circonferenza. Il semicerchio superiore occupa i 3/4 dell'area del simbolo. Nell'area della doppia linea di circonferenza del semicerchio superiore, che ha lo sfondo di color arancione scuro, è inscritta la dicitura 'rifondazione azionista'.
Nella restante parte del semicerchio superiore, su sfondo arancione pallido, è inscritto un libro aperto dai bordi esterni in colore marrone e da una spada fiammeggiante sovrimpressa. Nella pagina destra del libro aperto, in basso a destra nell'angolo destro, c'è l'impugnatura della spada, impugnatura di colore nero. La spada di color rosso fiamma si stende quindi trasversalmente sulle due pagine aperte del libro e la punta della stessa è in alto a sinistra nella pagina sinistra nell'angolo sinistro. Nel semicerchio inferiore è inscritta su due righe la dicitura 'NUOVO PARTITO d'AZIONE' con caratteri sovrimpressi in bianco su sfondo color verde.
Sotto il libro aperto e prima del semicerchio in verde è inserita la parola LIBERALSOCIALISMO in colore rosso vivo".
Il contrassegno puo' essere modificato.

Art. 2 - Oggetto sociale e struttura organizzativa

L'Associazione promuove la realizzazione di un partito nazionale organizzato in forma federale su base territoriale regionale. Il medesimo stato e' riconosciuto all'insieme delle circoscrizioni estere, mentre i singoli Stati esteri raggruppati per Continente, si potranno dare la medesima struttura prevista per il livello regionale.
Le strutture regionali e territoriali del partito hanno propria autonomia e responsabilità statutaria, amministrativa, contabile, fiscale e civile, nel rispetto dei principi generali e delle norme stabilite nel presente Statuto. Esse non possono in alcun modo vincolare o impegnare l'Associazione.
Agli "Statuti regionali" del partito compete il compito di definire l'assetto organizzativo e rappresentativo al loro livello ed a quelli sottostanti. Gli Statuti regionali, nel disciplinare quanto di loro competenza, devono attenersi - per essere riconosciuti politicamente dall'Associazione - ai principi fondamentali desumibili dal presente Statuto e devono prevedere almeno la figura di un Segretario Regionale (o Commissario), di una Segreteria Regionale, di un Organo assembleare regionale, del Tesoriere Regionale. È compito degli Statuti Regionali regolamentare l'individuazione delle cariche e degli incarichi di partito e dei delegati assembleari.
Le strutture e gli organi regionali e territoriali del partito decadono con provvedimento del Segretario Nazionale, sentita la Segreteria Nazionale, in caso di grave violazione dello Statuto Nazionale o delle direttive di ordine generale impartite o per mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati. In tal caso, il Segretario Nazionale, di concerto con la Segreteria Nazionale, provvede a ricostruire, parzialmente o totalmente, un nuovo rapporto politico fiduciario con gli stessi od altri soggetti anche promuovendo nuove assemblee fra i simpatizzanti o nuove aggregazioni.
Gli Organi elettivi del partito, a qualsiasi livello, deliberano a maggioranza assoluta dei presenti se non diversamente stabilito dal presente Statuto associativo o dagli Statuti Regionali del partito.

Art. 3 - Finalità del Partito

Il "NUOVO PARTITO d'AZIONE" e' un partito politico autonomo ed indipendente in grado di offrirsi come luogo di partecipazione, di proposta, d'elaborazione, di confronto democratico. Sul versante interno, il NUOVO PARTITO d'AZIONE intende, in via prioritaria, costruire un partito prevalentemente di quadri e militanti scelti, che persegua obiettivi ideali e politici di alto profilo non finalizzati esclusivamente alla conta elettorale né tanto meno alla mera spartizione del potere. Sul versante esterno, invece, il NUOVO PARTITO d'AZIONE intende strutturarsi, come un partito di opinione e di proposta politica. È ben chiaro che, ove possibile, non intende rinunciare a nessuno dei compiti e degli oneri propri dei grandi partiti dello schieramento politico, compreso il momento elettorale ed il momento della gestione della cosa pubblica. Di conseguenza, il "NUOVO PARTITO d'AZIONE" può concorrere alle competizioni politiche, elettorali e referendarie a qualsiasi livello, anche in momentanea federazione o collaborazione con altre forze politiche, sociali e culturali che perseguano i medesimi obiettivi a livello locale, nazionale, europeo e sovranazionale, per iniziative comuni, previa specifica ed espressa autorizzazione - e nei limiti anche temporali della delega scritta - che dovrà essere di volta in volta rilasciata dal Segretario Nazionale (ovvero da suoi delegati).
Il partito persegue come suo primo e più alto compito quello di far rivivere in Italia un Partito Politico che si richiami espressamente alla grande e nobile tradizione politica, storica e culturale del Partito d'Azione, tradizione che dal 1947 non è stata mai più rappresentata sulla scena politica italiana, e, quindi, riportando alla vita storica quest'ultima, profondamente segnata dai valori democratici e antifascisti fondativi della Repubblica italiana.
Un'altra, non meno importante, finalità del NUOVO PARTITO d'AZIONE è quella di diffondere e divulgare presso il popolo italiano, e, soprattutto, presso i giovani, molti dei quali non hanno mai neppure sentito parlare del Partito d'Azione e di quella che è stata la sua vicenda storica sotto la dittatura fascista, nella Resistenza e nel primissimo Dopoguerra, la cultura politica dell'azionismo. Un ulteriore, terzo compito fondamentale è quello di rielaborare e reinterpretare la tradizione culturale e politica dell'azionismo alla luce dei mutati tempi rispetto agli anni â??30 e â??40 e di formulare una specifica identità azionista che non pretenda assolutamente di rappresentare da sola tutto il variegato contesto delle diverse anime che confluirono nel Partito d'Azione, scioltosi nel 1947, né di quelle che pur sono attualmente presenti, seppur non in forma di partito politico, nella società italiana, nel mondo dell'associazionismo politico e culturale, nel mondo culturale e dell'informazione.
La formula specifica del neo-azionismo del "NUOVO PARTITO d'AZIONE" è costituita dalla combinazione e dalla presenza dei seguenti valori fondamentali;

  1. Il valore della Laicità nel senso più vasto del termine, che non è assolutamente da confondere né con l'anticlericalismo, né con l'agnosticismo religioso e neppure con l'ateismo. Nel senso più tradizionale del termine per noi laicità vuol dire semplicemente che i problemi intimi di fede non sono oggetto di definizione dell'identità politica, ma sono appunto confinati nella sfera intima e privata.
  2. Il valore prioritario della Moralità Pubblica. Politica e morale, attività politica ed etica pubblica, non possono essere considerate a sé stanti. Il rapporto inscindibile fra politica ed etica pubblica, anche oggi così attuale, e l'intransigenza morale furono i tratti caratteristici del Partito d'Azione, ben prima che esplodessero i devastanti fenomeni di corruzione svelati dall'inchiesta di â??Mani Pulite'. La situazione della moralità pubblica del nostro Paese è sempre stata grave. Del resto, non crediamo neppure che la corruzione sia il solo indicatore dell'immoralità pubblica dilagante in Italia. Un intransigente rigore morale e politico quale fu quello insegnato agli italiani dagli uomini del Partito d'Azione, e di cui il "NUOVO PARTITO d'AZIONE" aspira ad essere erede, non può oggi esaurirsi nello stigmatizzare solo le tangenti e le bustarelle. Un rigoroso senso dell'etica pubblica non può esimerci dal farci prendere posizione anche su tanti altri fenomeni che corrompono la vita sociale; imbrogli, truffe, speculazioni di varia natura, clientelismo, conflitti d'interessi, corporativismo di ceti e poteri forti, di categorie blindate nei loro privilegi e quant'altro. In altri termini, il "NUOVO PARTITO d'AZIONE" intende inscrivere nell'agenda politica tutti quei, quasi invisibili, mali sociali che possono essere riassunti ed evocati dall'espressione "familismo amorale".
  3. Il valore socialista della Giustizia Sociale declinato in senso radicale, sempre all'interno, però, della tradizione del socialismo democratico occidentale. Siamo per una vera Giustizia Sociale che non ha bisogno di propugnare sconquassi epocali nell'assetto economico del nostro Paese, né di invocare utopie terzomondiste, né messianismi politico-sociali che hanno già fallito.
  4. Il valore liberale dei diritti dell'individuo contro ogni logica di sopraffazione da parte dei conformismi, degli apparati di potere, della massificazione, delle grandi strutture di potere economico, finanziario, partitico, statale, criminale, lobbistico. Il "NUOVO PARTITO d'AZIONE" è portatore di una nuova e radicale concezione della democrazia e dei diritti dell'individuo, soprattutto dell'individuo solo, indifeso ed isolato; la Democrazia Radicale.
    Siamo fieramente contro ogni espressione totalizzante e totalitaria che ignori il diritto al dissenso. Siamo contro ogni fenomeno che sia espressione diretta ed indiretta di tirannie vecchie e nuove. Siamo per una vera Democrazia e per una vera Libertà, che, pur non scadendo mai in licenza ed arbitrio, caos ed anarchia, sconfessino il falso liberalismo del liberismo conservatore, che è il primo a tradire gli ideali liberali.
  5. Il valore dell'occidentalismo cioè della rivendicazione orgogliosa della civiltà cui apparteniamo, delle sue realizzazioni storiche, dei suoi ideali di libertà e di democrazia. Siamo per una collocazione euroatlantica e ci opponiamo a chi vuole fomentare divisioni e fratture tra le due sponde dell'Atlantico, e cioè all'interno della comune civiltà occidentale cui europei ed americani appartengono nella stessa misura. Non è in discussione il diritto di criticare gli Stati Uniti d'America, né le politiche dei suoi Presidenti, né aspetti della cultura nordamericana, ma ci opponiamo nettamente a chi fa professione di antiamericanismo. Siamo contro il terrorismo islamista che odia i valori occidentali e siamo contro le culture retrograde che lo alimentano. Siamo indisponibili a quelle politiche ed a quegli atteggiamenti mentali e culturali che approfittando dell'ospitalità occidentale verso altri popoli, dell'apertura occidentale ad altre culture e ad altre civiltà, tendano a distruggere o a svilire le tradizioni, i valori e gli assetti sociali e politici delle società democratico-occidentali. Siamo anche per un aggiornamento culturale del concetto stesso di Occidente.

In definitiva, il "NUOVO PARTITO d'AZIONE" è un partito della sinistra progressista, laica ed antifascista, non marxista, un partito di sinistra democratica radicale, un partito di riformismo radicale (laddove i due concetti, quello del riformismo e quello del radicalismo, non sono sempre e necessariamente antitetici tra loro) disposto a combattere grandi battaglie popolari ed in mezzo al popolo, soprattutto in difesa dei più deboli, degli emarginati, dei non garantiti, dei precari, di tutti coloro che soffrono di più in questa società. Innanzitutto, vogliamo rappresentare i portatori dei bisogni sociali più gravi, ma anche coloro che possono vantare meriti che siano il frutto del proprio onesto lavoro e della propria tenacia ed intelligenza. Il "NUOVO PARTITO d'AZIONE" intende contribuire alla ripresa del lavoro intrapreso dal disciolto Partito d'Azione schierandosi a difesa della democrazia, spesso minacciata, negli ultimi anni e decenni, da forze oscure e reazionarie, che costantemente cercano di mortificarla violando così lo spirito più autentico della Resistenza cui lo storico Partito d'Azione dette un contributo fulgido ed incomparabile.

Art. 4 - Cambio eventuale della denominazione

I Soci Fondatori si impegnano già da questo momento ad esaminare la possibilità di cambiare e modificare eventualmente la denominazione nel caso, in futuro, si creino le condizioni, grazie anche ai risultati che si potranno ottenere in base al lavoro politico del "NUOVO PARTITO d'AZIONE", per riunificare sotto un unico simbolo di partito politico tutte le espressioni e sigle attualmente disperse che culturalmente si rifanno alla tradizione azionista e che attualmente operano nella società solo sotto forma di associazioni culturali o politico-culturali. Solo in tal caso prevediamo fin dal momento della nostra costituzione, che si compie col presente atto statutario, la possibilità di togliere dalla denominazione del nostro partito la parola "nuovo" e di ospitare nel nostro partito dette sigle ed espressioni o di formarne un nuovo Partito insieme a quelle, assumendo tutti insieme, se si determinassero tali condizioni, la denominazione di "Partito d'Azione".

Art. 5 - Adesione e partecipazione all'Associazione

  1. Sono soci fondatori i sottoscrittori del presente atto di costituzione. L'accettazione deve risultare da atto notarile.
  2. La partecipazione in qualità di socio fondatore alle attività del Partito e' individuale e personale e dura fino a revoca o recesso per dimissioni o per le altre cause previste per legge.
  3. Al socio fondatore viene garantito â??di diritto' lo status di membro permanente, â??a vita', della Direzione Nazionale del NUOVO PARTITO d'AZIONE, a meno che non ricorrano le condizioni di cui al comma precedente o quelle previste al successivo comma o) dell'articolo 17 del presente atto.
  4. L'iscrizione al partito e' su base annuale (salvo i casi di rinuncia o revoca anticipata) e dura dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, salvo le diverse indicazioni degli Statuti e delle strutture regionali e nazionali del partito e si rinnova tacitamente anno per anno.
  5. Possono iscriversi al NUOVO PARTITO d'AZIONE tutti coloro che abbiano compiuto i diciotto anni di età e che godano dei diritti civili e politici.
  6. L'iscrizione al partito è incompatibile con l'iscrizione ad altri partiti o con l'iscrizione ad associazioni e movimenti che presentano liste elettorali in concorrenza con il NUOVO PARTITO d'AZIONE ed altresì con il sostegno a liste o coalizioni non sostenute dal partito.
    - È incompatibile, inoltre, con quella ad associazioni non politiche i cui fini siano in grave contrasto con i fini perseguiti dal NUOVO PARTITO d'AZIONE.
    - L'iscrizione avviene sottoscrivendo i principi di cui all'Art. 3 del presente Statuto, pagando la quota di iscrizione e ricevendo la tessera.
  7. La presentazione della domanda d'iscrizione deve essere rivolta al rappresentante dell'organizzazione di partito competente per territorio (il circolo comunale di residenza o, ove questo fosse assente, alla segreteria regionale competente per territorio). L'iscritto si impegna a rispettare lealmente la disciplina del Partito e le sue deliberazioni. Il NUOVO PARTITO d'AZIONE si impegna verso l'iscritto a garantirgli piena agibilità politica nel Partito nonché la sua massima valorizzazione possibile in pieno ed autentico spirito di fraternità democratica.
    Sono possibili richieste di iscrizione direttamente alla struttura Nazionale. Le iscrizioni sono individuali. Le strutture territoriali provvedono, secondo le indicazioni contenute negli Statuti e nei Regolamenti Regionali, a comunicare alla Sede Nazionale le iscrizioni al Partito, unitamente ad eventuali rinunce, rinnovi e sanzioni. A tutti gli iscritti è concesso il diritto di partecipazione e di elettorato attivo e passivo all'interno del Partito.
    Tale diritto può essere esercitato ad ogni livello solo personalmente ed e' esclusa ogni facoltà di delega. La qualità di iscritto si perde per dimissioni, mancato pagamento della tessera anche in caso di rinnovo tacito ed automatico dell'iscrizione ed espulsione e può essere sospesa. Tali sanzioni possono essere irrogate ogni qualvolta si ravvisino fatti o comportamenti contrastanti con le finalità del partito.
  8. L'iscrizione al partito è incompatibile anche con l'iscrizione o la partecipazione ad associazioni che, come la Massoneria, comportino un vincolo di segretezza e forme di mutuo sostegno tali da porre in pericolo il pieno rispetto dei principi di uguaglianza di fronte alla legge e di imparzialità della Pubblica Amministrazione sanciti dalla Costituzione.
  9. Non possono iscriversi coloro che sono stati condannati per reati che comportino incompatibilità sostanziale con le finalità del partito, valutata di volta in volta dagli organi di garanzia a ciò preposti.
  10. La Sede Nazionale cura la tenuta e l'aggiornamento del "Registro generale degli iscritti". Trasmette periodicamente alle varie sedi territoriali l'elenco aggiornato. Tale elenco fa fede al fine di mantenere aggiornato gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo interno nel Partito.
  11. L'iscrizione al partito comporta il versamento della quota associativa annuale secondo le indicazioni delle singole strutture regionali. Le strutture nazionali indicano l'entità, le modalità di ripartizione ed utilizzo dei fondi provenienti dalle iscrizioni. Compete alle strutture nazionali valutare la congruenza della quota d'iscrizione prevista dalle singole strutture regionali.

Art. 6 - Organi Nazionali dell'Associazione politica denominata "NUOVO PARTITO d'AZIONE"

Sono organi nazionali del "NUOVO PARTITO d'AZIONE":

  1. Il Segretario Nazionale;
  2. La Segreteria Nazionale composto da un numero massimo di 4 membri.
  3. La Direzione Nazionale composta da un numero massimo di 25 membri;
  4. L'Assemblea degli iscritti, formata da tutti i membri dell'Associazione (o Congresso Nazionale);
  5. Il Presidente Onorario;
  6. Il Tesoriere;
  7. Il Collegio dei Probiviri.

Le cariche e gli incarichi a qualsiasi livello non sono retribuiti, se non diversamente stabilito.

Art. 7 - L'Assemblea degli iscritti (Congresso)

L'Assemblea Nazionale degli iscritti (o Congresso Nazionale) è convocata dal Segretario Nazionale ogni volta che lo reputi necessario in relazione all'attività da svolgere, oppure a seguito di deliberazione a maggioranza assoluta della Direzione Nazionale o su richiesta di almeno un quinto dei membri dell'Assemblea stessa ed entro 30 giorni dalla richiesta, senza particolari formalità, ma in modo che tutti gli iscritti ne siano avvertiti in tempo utile.
La convocazione su richiesta di un quinto dei membri dell'Assemblea, può essere fatta dal Segretario Nazionale e, in sua assenza o inerzia, dalla maggioranza assoluta dei componenti della Segreteria Nazionale. Essa è, comunque, convocata in via ordinaria una volta ogni tre anni con Regolamento Congressuale di volta in volta approvato dalla Direzione Nazionale.
Salvo diversa disposizione statutaria, il Congresso Nazionale delibera a maggioranza semplice.
Tutti i poteri ed i compiti non espressamente previsti nel presente Statuto ad altri organi spettano al Segretario Nazionale o ad un suo sostituto.
Salvo quanto disposto in via transitoria dal presente Statuto con riferimento ai poteri del Segretario Nazionale, il Congresso Nazionale;

  1. Determina le linee politiche del Partito per i successivi tre anni;
  2. Elegge la Direzione Nazionale;

Partecipano al Congresso Nazionale oltre al Segretario Nazionale;

  1. Gli eletti al Parlamento Nazionale, Europeo e nei Consigli Regionali e gli amministratori regionali e provinciali e di grandi realtà urbane (popolazione superiore ai 50.000 abitanti) iscritti al "NUOVO PARTITO d'AZIONE";
  2. I componenti della Segreteria Nazionale;
  3. I componenti della Direzione Nazionale;
  4. I segretari regionali e comunali delle grandi concentrazioni urbane (comuni con popolazione oltre i 50.000 abitanti)
  5. I Responsabili Nazionali dei Settori Programmatici;
  6. Il Tesoriere Nazionale;
  7. I rappresentanti di associazioni riconosciute dal Partito;
  8. Altre personalità e rappresentanti indicati dalla Segreteria Nazionale del Partito o dal Segretario Nazionale;
  9. I delegati regionali e territoriali individuati secondo le indicazioni e le modalità contenute nel Regolamento congressuale o indicate dalla Segreteria Nazionale.

Tranne i delegati di cui al suddetto punto i) , tutti gli altri sono delegati di diritto.

Art. 8 - La Direzione Nazionale

La Direzione Nazionale viene eletta dal Congresso Nazionale a scrutinio segreto ed ha il compito di indicare le linee generali per l'attuazione dei deliberati congressuali. Inoltre, essa elegge, al suo interno, la Segreteria Nazionale per un numero massimo di 4 nomi.
La Direzione Nazionale è convocata senza formalità dalla Segreteria Nazionale quando lo ritenga opportuno e, in via ordinaria, una volta ogni sei mesi.
La Direzione Nazionale delibera in merito;

  1. Al bilancio consuntivo;
  2. Al bilancio previsionale;
  3. Al conto economico consuntivo;
  4. Al conto economico previsionale;
  5. Al rinnovo, ove del caso, delle cariche la cui nomina è di sua competenza;
  6. Ad ogni altra materia o argomento riguardanti la gestione ordinaria.

La Direzione Nazionale è inoltre convocata in via straordinaria ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.
Salvo diversa disposizione statutaria, le deliberazioni della Direzione Nazionale sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti e sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Segretario Nazionale del Partito.
Compete inoltre alla Direzione Nazionale:

  • l'elaborazione dei programmi del Partito;
  • la ratifica dell'ammissione degli iscritti e la proposta al Collegio dei Probiviri della loro esclusione o sanzione nei casi previsti dallo statuto;
  • la creazione di commissioni di lavoro per specifiche finalità cui delegare le sue funzioni;
  • la ratifica di accordi politici a livello nazionale e locale con altri partiti, movimenti ed associazioni.
  • l'eventuale redazione di un regolamento interno dell'associazione.
  • è in facoltà della Direzione Nazionale segnalare ai fini della eventuale esclusione o della applicazione di altra sanzione disciplinare al Collegio dei Probiviri l'iscritto che si renda protagonista di atti o situazioni incompatibili con le finalità e le regole dell'Associazione medesima.

Art. 9 - La Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale è l'organo di conduzione della politica nazionale del Partito ed è investito delle seguenti funzioni;

  1. È composto dal Segretario Nazionale e dai membri del Coordinamento della Segreteria Nazionale.
    Quest'ultimo coadiuva quotidianamente il Segretario Nazionale nella sua azione politica;
  2. Gestisce il lavoro politico ed organizzativo;
  3. Adotta o ratifica provvedimenti in materia di sospensione, scioglimento o commissariamento di organi Regionali e territoriali, in caso di necessita';
  4. Approva o ratifica i programmi elettorali;
  5. Individua ed approva la designazione dei candidati per le elezioni politiche nazionali ed europee;
  6. Ratifica quelle per le altre elezioni;
  7. Può istituire specifiche Consulte tematiche;
  8. Può istituire sedi regionali e comunali e riconoscere circoli comunali costituiti fra membri dell'Associazione ed il cui ordinamento sia compatibile con il modello organizzativo previsto dal presente Statuto;
  9. Decide sulla denominazione e sull'uso del simbolo adottate dal partito a tutti i livelli in occasione di elezioni politiche o amministrative;
  10. Coordina le attività di comunicazione;
  11. Può, in caso di grave necessita', revocare gli incarichi o sciogliere gli Organi di Coordinamento Territoriali (Regionali e Comunali), nominando un Commissario con l'incarico di dirigere temporaneamente le attività del Partito nel territorio interessato e convocare al più presto il corrispondente organismo elettivo.
  12. Può offrire ad una personalità anche esterna al Partito la carica di Presidente Onorario. La proposta di offerta deve essere sottoscritta all'unanimità dai membri della Segreteria Nazionale.

La Segreteria Nazionale si riunisce - su convocazione del Segretario Nazionale ogni volta egli ne ravvisi la necessita' e comunque almeno quattro volte l'anno.
Può tenere le sue riunioni anche con l'ausilio dei nuovi mezzi di comunicazione telematici (videconferenza, colloqui in chat o per telefono in collegamento simultaneo, ecc.).
La Segreteria Nazionale delibera qualunque sia il numero degli intervenuti a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto e' palese e per alzata di mano. In caso di parità prevale il voto del Segretario Nazionale. Ad ogni riunione il Segretario Nazionale nomina un segretario assistente di seduta, il quale redige il verbale della stessa.

Art. 10 - Il Segretario Nazionale del Partito

Il Segretario Nazionale del Partito:

  1. Il Segretario Nazionale viene eletto dalla Direzione Nazionale, dura in carica tre anni ed e' rieleggibile;
  2. Rappresenta politicamente il partito in tutte le sedi;
  3. Rappresenta legalmente il Partito;
  4. Attua il programma politico ed elettorale del Partito e ne coordina le iniziative nelle sedi politiche ed istituzionali;
  5. Nomina, convoca e presiede la Segreteria Nazionale, dirige l'attività politica ed organizzativa, interloquisce con i rappresentanti degli altri partiti, movimenti e gruppi parlamentari, guida la delegazione che rappresenta il Partito nelle consultazioni di rilievo;
  6. Sovrintende all'utilizzo del 'Centro Elaborazione Dati' del Partito e al 'Registro Generale degli Iscritti' e a quello degli Aderenti;
  7. Attribuisce compiti e funzioni politiche;
  8. Assegna incarichi retribuiti e commesse di servizio e di gestione;
  9. Nomina il Tesoriere del Partito ed il Collegio dei Revisori dei Conti;

Il Segretario Nazionale approva annualmente - fino a quando rimane in carica - il rendiconto economico-finanziario richiesto dalle vigenti leggi ed il rendiconto con i relativi allegati previsti dalle leggi sulla contabilità dei Partiti politici.
Al Segretario Nazionale del Partito spettano le attribuzioni che non sono statutariamente conferite ad altri organi del Partito.
In caso di rinuncia, il Segretario Nazionale del Partito viene nominato dalla Segreteria Nazionale a maggioranza assoluta dei componenti, in attesa del successivo Congresso Nazionale.

Art. 11 - Il Tesoriere ed i Revisori Contabili:

La Tesoreria nazionale del partito spetta al Tesoriere Nazionale.
Il Tesoriere ha la responsabilità individuale, autonoma ed esclusiva delle attività amministrative, patrimoniali e finanziarie dell'associazione nel rispetto delle leggi vigenti.
Il Tesoriere:

  1. Interviene alle riunioni della Segreteria Nazionale;
  2. Può compiere, previa autorizzazione del Segretario Nazionale del Partito ovvero della maggioranza della Segreteria Nazionale, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa l'acquisizione o la cessione di beni a titolo gratuito o oneroso;
  3. Cura la riscossione e la custodia delle entrate a qualsiasi titolo;
  4. Sovrintende all'esecuzione dei pagamenti per spese previste dalle deliberazioni degli organi dirigenti nazionali del Partito;
  5. Cura la tenuta del registro delle entrate e delle uscite;
  6. Predispone annualmente il rendiconto economico-finanziario richiesto dalle vigenti leggi ed il rendiconto con i relativi allegati previsti dalle leggi sulla contabilità dei Partiti politici;
  7. Richiede i rimborsi elettorali alle autorità competenti ed inoltra ogni domanda e consegna ogni documentazione con riferimento ad eventuali contributi per le spese elettorali e ne incamera gli introiti per conto del Partito;
  8. Ha facoltà per l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari e per tutte le operazioni bancarie in genere, comprese eventuali fideiussioni, sentito il Segretario Nazionale del Partito;
  9. Può acquisire beni e lasciti per conto del Partito. Il Tesoriere Nazionale e' nominato dal Segretario Nazionale del Partito e dura in carica tre anni. Cessa dall'incarico con la nomina del successore. Può essere rieletto.

Il Collegio dei Revisori Contabili controlla la correttezza della gestione economico-finanziaria del Partito, predisponendo - in occasione dell'approvazione dei rendiconti del "NUOVO PARTITO d'AZIONE"
- una relazione sui rendiconti presentati. Tale relazione viene presentata in allegato al rendiconto agli organismi previsti dalla legge.
Il Collegio dei Revisori Contabili e' composto da tre membri iscritti all'apposito Albo dei Revisori Contabili tenuto a cura del Ministero della Giustizia. I componenti sono nominati dalla Segreteria Nazionale.
Durano in carica lo stesso tempo del Tesoriere e cessano dalla carica insieme a questo. Sono rieleggibili.

Art. 12 - Finanze e Patrimonio

L'Associazione politica "NUOVO PARTITO d'AZIONE" non ha fini di lucro. Essa trae i mezzi per conseguire i propri scopi dal finanziamento dei soci, da proventi di iniziative sociali (senza che queste abbiano carattere di operazione commerciale), da donazioni, elargizioni, lasciti, disposizioni testamentarie, contributi di persone e di enti pubblici e privati, italiani e stranieri, contribuzioni, rimborsi elettorali e finanziamenti pubblici e privati nel rispetto delle leggi vigenti in materia.
L'Associazione risponde dei propri debiti e delle obbligazioni assunte ed amministra il proprio patrimonio sociale sulla base delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione statutariamente competenti. In caso di scioglimento dell'Associazione, il Segretario Nazionale decide sulla destinazione del patrimonio residuo.
L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Le quote di iscrizione degli iscritti al partito (tesseramento), le quote di partecipazione degli altri eletti ed amministratori sono incamerate dalle singole Tesorerie Regionali e da queste utilizzate e ripartite secondo le direttive indicate dalle Strutture Regionali. Le predette quote d'iscrizione devono essere contenute entro parametri minimi e massimi indicati dalla Segreteria Nazionale del partito.
La Tesoreria dell'Associazione e gli organi nazionali del Partito non sono destinatari, né sono responsabili in alcun modo della gestione dei fondi regionali o territoriali provenienti dal tesseramento o da altri privati contributi incassati direttamente in sede locale. Gli obblighi assunti ad ogni livello territoriale non impegnano a nessun titolo e per nessun motivo il livello nazionale, né si verifica alcuna successione contrattuale.

Art. 13 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio Nazionale dei Probiviri ha competenza sulle questioni che riguardano il codice deontologico degli iscritti al partito, le controversie relative alle iscrizioni, i provvedimenti disciplinari comminati o da comminare agli iscritti ed ogni altra controversia interna in materia elettorale o assembleare.
Il Collegio Nazionale dei Probiviri e' composto da tre membri nominati dalla Segreteria Nazionale ed in prima istanza dal Segretario Nazionale. Elegge al proprio interno il suo Presidente. I suoi componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La carica di Componente Nazionale del Collegio dei Probiviri e' incompatibile, per tutta la durata dell'incarico, con altre cariche od incarichi nel Partito a qualsiasi livello.

Art. 14 - Strutture locali del Partito

A livello locale il Partito si struttura su due livelli organizzativi;

  1. Direzione Regionale presieduta dal Segretario Regionale.
    Oltre alla Direzione Regionale, è previsto un Vice-Segretario Regionale, un Tesoriere Regionale, un'Assemblea Regionale degli Iscritti che viene convocata ogni tre anni in concomitanza con il Congresso Nazionale.
  2. Sezioni comunali.
    Laddove vi fossero iscritti in comuni ove non si sia costituita una sezione del NUOVO PARTITO d'AZIONE" la tessera di questi iscritti viene attribuita alla Sezione Comunale territorialmente più vicina.

Art. 15 - Le Associazioni di base (Sezioni)

Le Associazioni di base o Sezioni comunali sono libere associazioni di cittadini desiderosi di organizzarsi in proprio per contribuire allo sviluppo politico del Partito ed alla sua penetrazione nel tessuto sociale del paese.
Le Sezioni sono territoriali e tematiche (queste ultime anche senza riferimento ad un ambito territoriale).
Ogni Sezione opera in piena autonomia statutaria, amministrativa, contabile e civile e determina autonomamente il proprio programma di attività purché non in contrasto con le direttive degli organi statutari nazionali e regionali del Partito.
Le Sezioni comunali e tematiche non possono in alcun modo e ad alcun titolo vincolare o rappresentare il Partito, né utilizzare il contrassegno del partito senza il consenso espresso degli Organi statutari nazionali dell'Associazione.
Possono costituirsi in Associazioni di base gli iscritti al Partito che perseguono finalità di comune interesse. Le Associazioni di base territoriali concorrono e realizzano iniziative compatibili con i principi e gli obiettivi del Partito stesso. Possono coesistere più Associazioni di base nella medesima realtà territoriale.
Le Sezioni possono costituirsi anche all'estero e fra soggetti residenti all'estero ed in Italia. Sono possibili forme spontanee di coordinamento delle Associazioni di base nei diversi livelli territoriali e tematici.
Ad esse deve essere assicurata l'attiva partecipazione alla vita politica del Partito e va favorita la presenza di loro rappresentanti negli organismi elettivi territoriali del Partito.
Gli Statuti Regionali possono prevedere e disciplinare i casi in cui e' possibile l'iscrizione a più associazioni di base tematiche e territoriali.
L'Associazione di base territoriale comunale è costituita, di norma, con la presenza di un minimo di 3 aderenti nei Comuni sino a 50.000 abitanti e di 6 aderenti in quelli con popolazione superiore.
Il riconoscimento alla costituzione delle Associazioni di base compete alla struttura di coordinamento regionale che vi provvede secondo le indicazioni dello Statuto e dei Regolamenti Regionali. Alla struttura Nazionale viene data tempestiva comunicazione della costituzione delle Sezioni comunali e della loro composizione, al fine della loro registrazione nel "Registro Nazionale delle Sezioni" e per poter esercitare il potere di verifica della compatibilità dell'attività svolta dalle Sezioni con l'interesse generale.

Art. 16 - Registro degli Aderenti

È prevista la possibilità di aderire al NUOVO PARTITO d'AZIONE senza iscriversi. Tale possibilità è data a persone che condividano gli ideali e la cultura politica dell'azionismo senza aver la volontà di fare politica attiva oppure senza lasciare il proprio partito, qualora fosse già iscritto ad un altro Partito antifascista. È istituito un Registro Nazionale degli Aderenti. Agli aderenti non è, ovviamente, riconosciuto, non essendo membri del Partito, il diritto all'elettorato passivo e attivo nel Partito né alla tessera né tanto meno quello di detenere cariche di partito o di essere designato dal Partito in qualsiasi organismo esterno.

Art. 17 - Disposizioni transitorie

In deroga ed a migliore specificazione a quanto previsto dal presente Statuto, valgono le seguenti disposizioni transitorie:

  1. Fino allo svolgimento del primo Congresso Nazionale, i compiti dello stesso sono svolti dal Segretario Nazionale del Partito e secondariamente dalla Segreteria Nazionale del Partito;
  2. Fino al primo Congresso Nazionale la Direzione Nazionale viene nominata dal Segretario Nazionale. Analogamente il Segretario Nazionale nomina anche il Coordinamento della Segreteria Nazionale. Il Coordinamento della Segreteria Nazionale unitamente al Segretario Nazionale forma la Segreteria Nazionale.
  3. Fino al primo Congresso Nazionale il ruolo di Segretario Nazionale del Partito viene assunto, per unanime volontà dei soci fondatori costituitisi come membri della prima Direzione Nazionale del Partito, dal Dott. Giuseppe Antonio Quartana detto (e conosciuto come) 'Pino A. Quartana';
  4. Fino al primo Congresso spettano al Segretario Nazionale i seguenti ulteriori compiti:
    - titolarità del simbolo richiamato all'Art. 1 dello Statuto;
    - modifica ed integrazione del presente Statuto;
    - approvazione del rendiconto preventivo e consuntivo;
    -  ripartizione e utilizzo dei contributi e dei finanziamenti pubblici e privati;
    - approvazione degli Statuti regionali del partito (anche con riferimento alle specifiche modalità di individuazione dei delegati assembleari);
    - delega scritta per la presentazione delle liste ed il deposito del simbolo;
    - supervisione del Registro generale iscritti, del Registro generale Sezioni e del Registro Generale Aderenti;
    - titolarità dei siti internet nazionali del Partito e del giornale del Partito;
    - interventi cautelari urgenti - ivi compresi i provvedimenti di decadenza ed il commissariamento nelle varie realtà regionali e territoriali - in caso di grave violazione dello Statuto o delle direttive di ordine generale impartite ovvero per mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati;
    - autorizzazione per lo svolgimento della prima Assemblea Nazionale dei Delegati e delle Assemblee Regionali ed approvazione del preventivo Regolamento congressuale;
  5. fino a quando non viene nominato il Collegio dei Probiviri, i compiti dello stesso sono assunti dal Segretario Nazionale del Partito (o suo delegato) o secondariamente dalla Segreteria Nazionale del partito;
  6. Fino al primo Congresso Nazionale, il Segretario Nazionale e la Segreteria Nazionale possono concedere alle strutture regionali una deroga provvisoria all'operatività anche in assenza di Statuti Regionali;
  7. Fino alla celebrazione dei primi Congressi Regionali, il Segretario o il Commissario Regionale viene nominato dal Segretario Nazionale;
  8. Fino alla celebrazione dei primi Congressi Regionali, il Segretario Regionale nomina la Segreteria Regionale. Dette nomine devono essere ratificate dal Segretario Nazionale di concerto con la Segreteria Nazionale;
  9. Fino al primo Congresso Nazionale, in mancanza di qualsiasi struttura locale esistente sul territorio di residenza è data facoltà a chiunque voglia iscriversi di farlo anche rivolgendo direttamente la domanda d'iscrizione agli organi nazionali costituitisi e specificamente alla Segreteria Nazionale. La quota d'iscrizione laddove non deliberato diversamente dalle strutture locali costituitesi con proprio Statuto è fino allo svolgimento dei primi Congressi Regionali di euro 15 per anno e deve essere versata agli organi nazionali in essere.
  10. È data facoltà alla Segreteria Nazionale fino a quando una struttura regionale non è presente o non è ancora ufficializzata tramite costituzione ed approvazione dei propri Statuti regionali di avocare a sé la individuazione ed approvazione di candidature ai vari livelli locali (consigli regionali, provinciali, comunali o altre nomine di sottogoverno).
  11. Fino alla celebrazione del primo Congresso Nazionale il Segretario Nazionale del Partito può in un momento particolarmente importante per la vita ed il futuro del Partito e per adeguare il Partito a nuovi e più impegnativi compiti azzerare tutte le cariche nazionali e regionali del Partito a condizione che entro e non oltre due mesi dall'azzeramento tutti gli organi dichiarati decaduti vengano riformati ed a condizione che l'azzeramento venga ratificato â??a posteriori' dagli organi ricostituiti a maggioranza qualificata dei 2/3. In mancanza di tale ratifica, la nuova composizione decade immediatamente e gli organi statutari vengono immediatamente reintegrati nella loro precedente composizione.

    Art. 18

    Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia.

    Art. 19

    Il presente Statuto rimarrà valido fino al primo Congresso Nazionale e potrà anche essere confermato valido dallo stesso.
    Atto costitutivo stipulato dinanzi al notaio Piercarlo Caparrelli in Roma e registrato il 29 aprile presso l'ufficio del Registro di Velletri (Roma)