Statuto del Nuovo Partito
d'Azione
(modificato in data
20-6-2007)
Art. 1 - Denominazione, sede, durata e
contrassegno
È costituita una libera Associazione politica e culturale non
riconosciuta e senza fine di lucro denominata "NUOVO PARTITO d'AZIONE"
ovvero nella forma abbreviata "N.P.A." (sigla pronunciata ennepi-a).
Il "NUOVO PARTITO d'AZIONE" è un partito nazionale.
La sede
politica nazionale è a Roma.
Possono essere istituite altre sedi
nazionali e internazionali, centrali e periferiche. L'Associazione ha
durata illimitata.
L'Associazione ha un proprio contrassegno così
definito: "Cerchio che si divide in due semicerchi tagliati
orizzontalmente, uno superiore ed uno inferiore. Nel semicerchio
superiore agisce una doppia linea di circonferenza. Il semicerchio
superiore occupa i 3/4 dell'area del simbolo. Nell'area della doppia
linea di circonferenza del semicerchio superiore, che ha lo sfondo di
color arancione scuro, è inscritta la dicitura 'rifondazione azionista'.
Nella restante parte del semicerchio superiore, su sfondo arancione
pallido, è inscritto un libro aperto dai bordi esterni in colore marrone
e da una spada fiammeggiante sovrimpressa. Nella pagina destra del libro
aperto, in basso a destra nell'angolo destro, c'è l'impugnatura della
spada, impugnatura di colore nero. La spada di color rosso fiamma si
stende quindi trasversalmente sulle due pagine aperte del libro e la
punta della stessa è in alto a sinistra nella pagina sinistra
nell'angolo sinistro. Nel semicerchio inferiore è inscritta su due righe
la dicitura 'NUOVO PARTITO d'AZIONE' con caratteri sovrimpressi in
bianco su sfondo color verde.
Sotto il libro aperto e prima del
semicerchio in verde è inserita la parola LIBERALSOCIALISMO in colore
rosso vivo".
Il contrassegno puo' essere modificato.
Art. 2 - Oggetto sociale e struttura
organizzativa
L'Associazione promuove la realizzazione di un partito nazionale
organizzato in forma federale su base territoriale regionale. Il
medesimo stato e' riconosciuto all'insieme delle circoscrizioni estere,
mentre i singoli Stati esteri raggruppati per Continente, si potranno
dare la medesima struttura prevista per il livello regionale.
Le
strutture regionali e territoriali del partito hanno propria autonomia e
responsabilità statutaria, amministrativa, contabile, fiscale e civile,
nel rispetto dei principi generali e delle norme stabilite nel presente
Statuto. Esse non possono in alcun modo vincolare o impegnare
l'Associazione.
Agli "Statuti regionali" del partito compete il
compito di definire l'assetto organizzativo e rappresentativo al loro
livello ed a quelli sottostanti. Gli Statuti regionali, nel disciplinare
quanto di loro competenza, devono attenersi - per essere riconosciuti
politicamente dall'Associazione - ai principi fondamentali desumibili
dal presente Statuto e devono prevedere almeno la figura di un
Segretario Regionale (o Commissario), di una Segreteria Regionale, di un
Organo assembleare regionale, del Tesoriere Regionale. È compito degli
Statuti Regionali regolamentare l'individuazione delle cariche e degli
incarichi di partito e dei delegati assembleari.
Le strutture e gli
organi regionali e territoriali del partito decadono con provvedimento
del Segretario Nazionale, sentita la Segreteria Nazionale, in caso di
grave violazione dello Statuto Nazionale o delle direttive di ordine
generale impartite o per mancato raggiungimento degli obiettivi
prefissati. In tal caso, il Segretario Nazionale, di concerto con la
Segreteria Nazionale, provvede a ricostruire, parzialmente o totalmente,
un nuovo rapporto politico fiduciario con gli stessi od altri soggetti
anche promuovendo nuove assemblee fra i simpatizzanti o nuove
aggregazioni.
Gli Organi elettivi del partito, a qualsiasi livello,
deliberano a maggioranza assoluta dei presenti se non diversamente
stabilito dal presente Statuto associativo o dagli Statuti Regionali del
partito.
Art. 3 - Finalità del Partito
Il "NUOVO PARTITO d'AZIONE" e' un partito politico autonomo ed
indipendente in grado di offrirsi come luogo di partecipazione, di
proposta, d'elaborazione, di confronto democratico. Sul versante
interno, il NUOVO PARTITO d'AZIONE intende, in via prioritaria,
costruire un partito prevalentemente di quadri e militanti scelti, che
persegua obiettivi ideali e politici di alto profilo non finalizzati
esclusivamente alla conta elettorale né tanto meno alla mera spartizione
del potere. Sul versante esterno, invece, il NUOVO PARTITO d'AZIONE
intende strutturarsi, come un partito di opinione e di proposta
politica. È ben chiaro che, ove possibile, non intende rinunciare a
nessuno dei compiti e degli oneri propri dei grandi partiti dello
schieramento politico, compreso il momento elettorale ed il momento
della gestione della cosa pubblica. Di conseguenza, il "NUOVO PARTITO
d'AZIONE" può concorrere alle competizioni politiche, elettorali e
referendarie a qualsiasi livello, anche in momentanea federazione o
collaborazione con altre forze politiche, sociali e culturali che
perseguano i medesimi obiettivi a livello locale, nazionale, europeo e
sovranazionale, per iniziative comuni, previa specifica ed espressa
autorizzazione - e nei limiti anche temporali della delega scritta - che
dovrà essere di volta in volta rilasciata dal Segretario Nazionale
(ovvero da suoi delegati).
Il partito persegue come suo primo e più
alto compito quello di far rivivere in Italia un Partito Politico che si
richiami espressamente alla grande e nobile tradizione politica, storica
e culturale del Partito d'Azione, tradizione che dal 1947 non è stata
mai più rappresentata sulla scena politica italiana, e, quindi,
riportando alla vita storica quest'ultima, profondamente segnata dai
valori democratici e antifascisti fondativi della Repubblica italiana.
Un'altra, non meno importante, finalità del NUOVO PARTITO d'AZIONE è
quella di diffondere e divulgare presso il popolo italiano, e,
soprattutto, presso i giovani, molti dei quali non hanno mai neppure
sentito parlare del Partito d'Azione e di quella che è stata la sua
vicenda storica sotto la dittatura fascista, nella Resistenza e nel
primissimo Dopoguerra, la cultura politica dell'azionismo. Un ulteriore,
terzo compito fondamentale è quello di rielaborare e reinterpretare la
tradizione culturale e politica dell'azionismo alla luce dei mutati
tempi rispetto agli anni â??30 e â??40 e di formulare una specifica
identità azionista che non pretenda assolutamente di rappresentare da
sola tutto il variegato contesto delle diverse anime che confluirono nel
Partito d'Azione, scioltosi nel 1947, né di quelle che pur sono
attualmente presenti, seppur non in forma di partito politico, nella
società italiana, nel mondo dell'associazionismo politico e culturale,
nel mondo culturale e dell'informazione.
La formula specifica del
neo-azionismo del "NUOVO PARTITO d'AZIONE" è costituita dalla
combinazione e dalla presenza dei seguenti valori fondamentali;
- Il valore della Laicità nel senso più vasto del termine, che non è
assolutamente da confondere né con l'anticlericalismo, né con
l'agnosticismo religioso e neppure con l'ateismo. Nel senso più
tradizionale del termine per noi laicità vuol dire semplicemente che i
problemi intimi di fede non sono oggetto di definizione dell'identità
politica, ma sono appunto confinati nella sfera intima e privata.
- Il valore prioritario della Moralità Pubblica. Politica e morale,
attività politica ed etica pubblica, non possono essere considerate a
sé stanti. Il rapporto inscindibile fra politica ed etica pubblica,
anche oggi così attuale, e l'intransigenza morale furono i tratti
caratteristici del Partito d'Azione, ben prima che esplodessero i
devastanti fenomeni di corruzione svelati dall'inchiesta di â??Mani
Pulite'. La situazione della moralità pubblica del nostro Paese è
sempre stata grave. Del resto, non crediamo neppure che la corruzione
sia il solo indicatore dell'immoralità pubblica dilagante in Italia.
Un intransigente rigore morale e politico quale fu quello insegnato
agli italiani dagli uomini del Partito d'Azione, e di cui il "NUOVO
PARTITO d'AZIONE" aspira ad essere erede, non può oggi esaurirsi nello
stigmatizzare solo le tangenti e le bustarelle. Un rigoroso senso
dell'etica pubblica non può esimerci dal farci prendere posizione
anche su tanti altri fenomeni che corrompono la vita sociale;
imbrogli, truffe, speculazioni di varia natura, clientelismo,
conflitti d'interessi, corporativismo di ceti e poteri forti, di
categorie blindate nei loro privilegi e quant'altro. In altri termini,
il "NUOVO PARTITO d'AZIONE" intende inscrivere nell'agenda politica
tutti quei, quasi invisibili, mali sociali che possono essere
riassunti ed evocati dall'espressione "familismo amorale".
- Il valore socialista della Giustizia Sociale declinato in senso
radicale, sempre all'interno, però, della tradizione del socialismo
democratico occidentale. Siamo per una vera Giustizia Sociale che non
ha bisogno di propugnare sconquassi epocali nell'assetto economico del
nostro Paese, né di invocare utopie terzomondiste, né messianismi
politico-sociali che hanno già fallito.
- Il valore liberale dei diritti dell'individuo contro ogni logica
di sopraffazione da parte dei conformismi, degli apparati di potere,
della massificazione, delle grandi strutture di potere economico,
finanziario, partitico, statale, criminale, lobbistico. Il "NUOVO
PARTITO d'AZIONE" è portatore di una nuova e radicale concezione della
democrazia e dei diritti dell'individuo, soprattutto dell'individuo
solo, indifeso ed isolato; la Democrazia Radicale.
Siamo
fieramente contro ogni espressione totalizzante e totalitaria che
ignori il diritto al dissenso. Siamo contro ogni fenomeno che sia
espressione diretta ed indiretta di tirannie vecchie e nuove. Siamo
per una vera Democrazia e per una vera Libertà, che, pur non scadendo
mai in licenza ed arbitrio, caos ed anarchia, sconfessino il falso
liberalismo del liberismo conservatore, che è il primo a tradire gli
ideali liberali.
- Il valore dell'occidentalismo cioè della rivendicazione orgogliosa
della civiltà cui apparteniamo, delle sue realizzazioni storiche, dei
suoi ideali di libertà e di democrazia. Siamo per una collocazione
euroatlantica e ci opponiamo a chi vuole fomentare divisioni e
fratture tra le due sponde dell'Atlantico, e cioè all'interno della
comune civiltà occidentale cui europei ed americani appartengono nella
stessa misura. Non è in discussione il diritto di criticare gli Stati
Uniti d'America, né le politiche dei suoi Presidenti, né aspetti della
cultura nordamericana, ma ci opponiamo nettamente a chi fa professione
di antiamericanismo. Siamo contro il terrorismo islamista che odia i
valori occidentali e siamo contro le culture retrograde che lo
alimentano. Siamo indisponibili a quelle politiche ed a quegli
atteggiamenti mentali e culturali che approfittando dell'ospitalità
occidentale verso altri popoli, dell'apertura occidentale ad altre
culture e ad altre civiltà, tendano a distruggere o a svilire le
tradizioni, i valori e gli assetti sociali e politici delle società
democratico-occidentali. Siamo anche per un aggiornamento culturale
del concetto stesso di Occidente.
In definitiva, il "NUOVO PARTITO d'AZIONE" è un partito della
sinistra progressista, laica ed antifascista, non marxista, un partito
di sinistra democratica radicale, un partito di riformismo radicale
(laddove i due concetti, quello del riformismo e quello del radicalismo,
non sono sempre e necessariamente antitetici tra loro) disposto a
combattere grandi battaglie popolari ed in mezzo al popolo, soprattutto
in difesa dei più deboli, degli emarginati, dei non garantiti, dei
precari, di tutti coloro che soffrono di più in questa società.
Innanzitutto, vogliamo rappresentare i portatori dei bisogni sociali più
gravi, ma anche coloro che possono vantare meriti che siano il frutto
del proprio onesto lavoro e della propria tenacia ed intelligenza. Il
"NUOVO PARTITO d'AZIONE" intende contribuire alla ripresa del lavoro
intrapreso dal disciolto Partito d'Azione schierandosi a difesa della
democrazia, spesso minacciata, negli ultimi anni e decenni, da forze
oscure e reazionarie, che costantemente cercano di mortificarla violando
così lo spirito più autentico della Resistenza cui lo storico Partito
d'Azione dette un contributo fulgido ed incomparabile.
Art. 4 - Cambio eventuale della denominazione
I Soci Fondatori si impegnano già da questo momento ad esaminare la
possibilità di cambiare e modificare eventualmente la denominazione nel
caso, in futuro, si creino le condizioni, grazie anche ai risultati che
si potranno ottenere in base al lavoro politico del "NUOVO PARTITO
d'AZIONE", per riunificare sotto un unico simbolo di partito politico
tutte le espressioni e sigle attualmente disperse che culturalmente si
rifanno alla tradizione azionista e che attualmente operano nella
società solo sotto forma di associazioni culturali o politico-culturali.
Solo in tal caso prevediamo fin dal momento della nostra costituzione,
che si compie col presente atto statutario, la possibilità di togliere
dalla denominazione del nostro partito la parola "nuovo" e di ospitare
nel nostro partito dette sigle ed espressioni o di formarne un nuovo
Partito insieme a quelle, assumendo tutti insieme, se si determinassero
tali condizioni, la denominazione di "Partito d'Azione".
Art. 5 - Adesione e partecipazione
all'Associazione
- Sono soci fondatori i sottoscrittori del presente atto di
costituzione. L'accettazione deve risultare da atto notarile.
- La partecipazione in qualità di socio fondatore alle attività del
Partito e' individuale e personale e dura fino a revoca o recesso per
dimissioni o per le altre cause previste per legge.
- Al socio fondatore viene garantito â??di diritto' lo status di
membro permanente, â??a vita', della Direzione Nazionale del NUOVO
PARTITO d'AZIONE, a meno che non ricorrano le condizioni di cui al
comma precedente o quelle previste al successivo comma o)
dell'articolo 17 del presente atto.
- L'iscrizione al partito e' su base annuale (salvo i casi di
rinuncia o revoca anticipata) e dura dal 1° gennaio al 31 dicembre di
ogni anno, salvo le diverse indicazioni degli Statuti e delle
strutture regionali e nazionali del partito e si rinnova tacitamente
anno per anno.
- Possono iscriversi al NUOVO PARTITO d'AZIONE tutti coloro che
abbiano compiuto i diciotto anni di età e che godano dei diritti
civili e politici.
- L'iscrizione al partito è incompatibile con l'iscrizione ad altri
partiti o con l'iscrizione ad associazioni e movimenti che presentano
liste elettorali in concorrenza con il NUOVO PARTITO d'AZIONE ed
altresì con il sostegno a liste o coalizioni non sostenute dal
partito.
- È incompatibile, inoltre, con quella ad associazioni
non politiche i cui fini siano in grave contrasto con i fini
perseguiti dal NUOVO PARTITO d'AZIONE.
- L'iscrizione avviene
sottoscrivendo i principi di cui all'Art. 3 del presente Statuto,
pagando la quota di iscrizione e ricevendo la tessera.
- La presentazione della domanda d'iscrizione deve essere rivolta al
rappresentante dell'organizzazione di partito competente per
territorio (il circolo comunale di residenza o, ove questo fosse
assente, alla segreteria regionale competente per territorio).
L'iscritto si impegna a rispettare lealmente la disciplina del Partito
e le sue deliberazioni. Il NUOVO PARTITO d'AZIONE si impegna verso
l'iscritto a garantirgli piena agibilità politica nel Partito nonché
la sua massima valorizzazione possibile in pieno ed autentico spirito
di fraternità democratica.
Sono possibili richieste di iscrizione
direttamente alla struttura Nazionale. Le iscrizioni sono individuali.
Le strutture territoriali provvedono, secondo le indicazioni contenute
negli Statuti e nei Regolamenti Regionali, a comunicare alla Sede
Nazionale le iscrizioni al Partito, unitamente ad eventuali rinunce,
rinnovi e sanzioni. A tutti gli iscritti è concesso il diritto di
partecipazione e di elettorato attivo e passivo all'interno del
Partito.
Tale diritto può essere esercitato ad ogni livello solo
personalmente ed e' esclusa ogni facoltà di delega. La qualità di
iscritto si perde per dimissioni, mancato pagamento della tessera
anche in caso di rinnovo tacito ed automatico dell'iscrizione ed
espulsione e può essere sospesa. Tali sanzioni possono essere irrogate
ogni qualvolta si ravvisino fatti o comportamenti contrastanti con le
finalità del partito.
- L'iscrizione al partito è incompatibile anche con l'iscrizione o
la partecipazione ad associazioni che, come la Massoneria, comportino
un vincolo di segretezza e forme di mutuo sostegno tali da porre in
pericolo il pieno rispetto dei principi di uguaglianza di fronte alla
legge e di imparzialità della Pubblica Amministrazione sanciti dalla
Costituzione.
- Non possono iscriversi coloro che sono stati condannati per reati
che comportino incompatibilità sostanziale con le finalità del
partito, valutata di volta in volta dagli organi di garanzia a ciò
preposti.
- La Sede Nazionale cura la tenuta e l'aggiornamento del "Registro
generale degli iscritti". Trasmette periodicamente alle varie sedi
territoriali l'elenco aggiornato. Tale elenco fa fede al fine di
mantenere aggiornato gli aventi diritto all'elettorato attivo e
passivo interno nel Partito.
- L'iscrizione al partito comporta il versamento della quota
associativa annuale secondo le indicazioni delle singole strutture
regionali. Le strutture nazionali indicano l'entità, le modalità di
ripartizione ed utilizzo dei fondi provenienti dalle iscrizioni.
Compete alle strutture nazionali valutare la congruenza della quota
d'iscrizione prevista dalle singole strutture regionali.
Art. 6 - Organi Nazionali dell'Associazione politica
denominata "NUOVO PARTITO d'AZIONE"
Sono organi nazionali del "NUOVO PARTITO d'AZIONE":
- Il Segretario Nazionale;
- La Segreteria Nazionale composto da un numero massimo di 4 membri.
- La Direzione Nazionale composta da un numero massimo di 25 membri;
- L'Assemblea degli iscritti, formata da tutti i membri
dell'Associazione (o Congresso Nazionale);
- Il Presidente Onorario;
- Il Tesoriere;
- Il Collegio dei Probiviri.
Le cariche e gli incarichi a qualsiasi livello non sono retribuiti,
se non diversamente stabilito.
Art. 7 - L'Assemblea degli iscritti (Congresso)
L'Assemblea Nazionale degli iscritti (o Congresso Nazionale) è
convocata dal Segretario Nazionale ogni volta che lo reputi necessario
in relazione all'attività da svolgere, oppure a seguito di deliberazione
a maggioranza assoluta della Direzione Nazionale o su richiesta di
almeno un quinto dei membri dell'Assemblea stessa ed entro 30 giorni
dalla richiesta, senza particolari formalità, ma in modo che tutti gli
iscritti ne siano avvertiti in tempo utile.
La convocazione su
richiesta di un quinto dei membri dell'Assemblea, può essere fatta dal
Segretario Nazionale e, in sua assenza o inerzia, dalla maggioranza
assoluta dei componenti della Segreteria Nazionale. Essa è, comunque,
convocata in via ordinaria una volta ogni tre anni con Regolamento
Congressuale di volta in volta approvato dalla Direzione Nazionale.
Salvo diversa disposizione statutaria, il Congresso Nazionale
delibera a maggioranza semplice.
Tutti i poteri ed i compiti non
espressamente previsti nel presente Statuto ad altri organi spettano al
Segretario Nazionale o ad un suo sostituto.
Salvo quanto disposto in
via transitoria dal presente Statuto con riferimento ai poteri del
Segretario Nazionale, il Congresso Nazionale;
- Determina le linee politiche del Partito per i successivi tre
anni;
- Elegge la Direzione Nazionale;
Partecipano al Congresso Nazionale oltre al Segretario Nazionale;
- Gli eletti al Parlamento Nazionale, Europeo e nei Consigli
Regionali e gli amministratori regionali e provinciali e di grandi
realtà urbane (popolazione superiore ai 50.000 abitanti) iscritti al
"NUOVO PARTITO d'AZIONE";
- I componenti della Segreteria Nazionale;
- I componenti della Direzione Nazionale;
- I segretari regionali e comunali delle grandi concentrazioni
urbane (comuni con popolazione oltre i 50.000 abitanti)
- I Responsabili Nazionali dei Settori Programmatici;
- Il Tesoriere Nazionale;
- I rappresentanti di associazioni riconosciute dal Partito;
- Altre personalità e rappresentanti indicati dalla Segreteria
Nazionale del Partito o dal Segretario Nazionale;
- I delegati regionali e territoriali individuati secondo le
indicazioni e le modalità contenute nel Regolamento congressuale o
indicate dalla Segreteria Nazionale.
Tranne i delegati di cui al suddetto punto i) , tutti gli altri sono
delegati di diritto.
Art. 8 - La Direzione Nazionale
La Direzione Nazionale viene eletta dal Congresso Nazionale a
scrutinio segreto ed ha il compito di indicare le linee generali per
l'attuazione dei deliberati congressuali. Inoltre, essa elegge, al suo
interno, la Segreteria Nazionale per un numero massimo di 4 nomi.
La
Direzione Nazionale è convocata senza formalità dalla Segreteria
Nazionale quando lo ritenga opportuno e, in via ordinaria, una volta
ogni sei mesi.
La Direzione Nazionale delibera in merito;
- Al bilancio consuntivo;
- Al bilancio previsionale;
- Al conto economico consuntivo;
- Al conto economico previsionale;
- Al rinnovo, ove del caso, delle cariche la cui nomina è di sua
competenza;
- Ad ogni altra materia o argomento riguardanti la gestione
ordinaria.
La Direzione Nazionale è inoltre convocata in via straordinaria ogni
qualvolta ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.
Salvo diversa disposizione statutaria, le deliberazioni della
Direzione Nazionale sono valide se è presente la maggioranza dei suoi
componenti e sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità
prevale il voto del Segretario Nazionale del Partito.
Compete
inoltre alla Direzione Nazionale:
- l'elaborazione dei programmi del Partito;
- la ratifica dell'ammissione degli iscritti e la proposta al
Collegio dei Probiviri della loro esclusione o sanzione nei casi
previsti dallo statuto;
- la creazione di commissioni di lavoro per specifiche finalità cui
delegare le sue funzioni;
- la ratifica di accordi politici a livello nazionale e locale con
altri partiti, movimenti ed associazioni.
- l'eventuale redazione di un regolamento interno dell'associazione.
- è in facoltà della Direzione Nazionale segnalare ai fini della
eventuale esclusione o della applicazione di altra sanzione
disciplinare al Collegio dei Probiviri l'iscritto che si renda
protagonista di atti o situazioni incompatibili con le finalità e le
regole dell'Associazione medesima.
Art. 9 - La Segreteria Nazionale
La Segreteria Nazionale è l'organo di conduzione della politica
nazionale del Partito ed è investito delle seguenti funzioni;
- È composto dal Segretario Nazionale e dai membri del Coordinamento
della Segreteria Nazionale.
Quest'ultimo coadiuva quotidianamente
il Segretario Nazionale nella sua azione politica;
- Gestisce il lavoro politico ed organizzativo;
- Adotta o ratifica provvedimenti in materia di sospensione,
scioglimento o commissariamento di organi Regionali e territoriali, in
caso di necessita';
- Approva o ratifica i programmi elettorali;
- Individua ed approva la designazione dei candidati per le elezioni
politiche nazionali ed europee;
- Ratifica quelle per le altre elezioni;
- Può istituire specifiche Consulte tematiche;
- Può istituire sedi regionali e comunali e riconoscere circoli
comunali costituiti fra membri dell'Associazione ed il cui ordinamento
sia compatibile con il modello organizzativo previsto dal presente
Statuto;
- Decide sulla denominazione e sull'uso del simbolo adottate dal
partito a tutti i livelli in occasione di elezioni politiche o
amministrative;
- Coordina le attività di comunicazione;
- Può, in caso di grave necessita', revocare gli incarichi o
sciogliere gli Organi di Coordinamento Territoriali (Regionali e
Comunali), nominando un Commissario con l'incarico di dirigere
temporaneamente le attività del Partito nel territorio interessato e
convocare al più presto il corrispondente organismo elettivo.
- Può offrire ad una personalità anche esterna al Partito la carica
di Presidente Onorario. La proposta di offerta deve essere
sottoscritta all'unanimità dai membri della Segreteria
Nazionale.
La Segreteria Nazionale si riunisce - su convocazione del Segretario
Nazionale ogni volta egli ne ravvisi la necessita' e comunque almeno
quattro volte l'anno.
Può tenere le sue riunioni anche con l'ausilio
dei nuovi mezzi di comunicazione telematici (videconferenza, colloqui in
chat o per telefono in collegamento simultaneo, ecc.).
La Segreteria
Nazionale delibera qualunque sia il numero degli intervenuti a
maggioranza assoluta dei presenti. Il voto e' palese e per alzata di
mano. In caso di parità prevale il voto del Segretario Nazionale. Ad
ogni riunione il Segretario Nazionale nomina un segretario assistente di
seduta, il quale redige il verbale della stessa.
Art. 10 - Il Segretario Nazionale del Partito
Il Segretario Nazionale del Partito:
- Il Segretario Nazionale viene eletto dalla Direzione Nazionale,
dura in carica tre anni ed e' rieleggibile;
- Rappresenta politicamente il partito in tutte le sedi;
- Rappresenta legalmente il Partito;
- Attua il programma politico ed elettorale del Partito e ne
coordina le iniziative nelle sedi politiche ed istituzionali;
- Nomina, convoca e presiede la Segreteria Nazionale, dirige
l'attività politica ed organizzativa, interloquisce con i
rappresentanti degli altri partiti, movimenti e gruppi parlamentari,
guida la delegazione che rappresenta il Partito nelle consultazioni di
rilievo;
- Sovrintende all'utilizzo del 'Centro Elaborazione Dati' del
Partito e al 'Registro Generale degli Iscritti' e a quello degli
Aderenti;
- Attribuisce compiti e funzioni politiche;
- Assegna incarichi retribuiti e commesse di servizio e di gestione;
- Nomina il Tesoriere del Partito ed il Collegio dei Revisori dei
Conti;
Il Segretario Nazionale approva annualmente - fino a
quando rimane in carica - il rendiconto economico-finanziario richiesto
dalle vigenti leggi ed il rendiconto con i relativi allegati previsti
dalle leggi sulla contabilità dei Partiti politici.
Al Segretario
Nazionale del Partito spettano le attribuzioni che non sono
statutariamente conferite ad altri organi del Partito.
In caso di
rinuncia, il Segretario Nazionale del Partito viene nominato dalla
Segreteria Nazionale a maggioranza assoluta dei componenti, in attesa
del successivo Congresso Nazionale.
Art. 11 - Il Tesoriere ed i Revisori Contabili:
La Tesoreria nazionale del partito spetta al Tesoriere Nazionale.
Il Tesoriere ha la responsabilità individuale, autonoma ed esclusiva
delle attività amministrative, patrimoniali e finanziarie
dell'associazione nel rispetto delle leggi vigenti.
Il
Tesoriere:
- Interviene alle riunioni della Segreteria Nazionale;
- Può compiere, previa autorizzazione del Segretario Nazionale del
Partito ovvero della maggioranza della Segreteria Nazionale, tutti gli
atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa
l'acquisizione o la cessione di beni a titolo gratuito o oneroso;
- Cura la riscossione e la custodia delle entrate a qualsiasi
titolo;
- Sovrintende all'esecuzione dei pagamenti per spese previste dalle
deliberazioni degli organi dirigenti nazionali del Partito;
- Cura la tenuta del registro delle entrate e delle uscite;
- Predispone annualmente il rendiconto economico-finanziario
richiesto dalle vigenti leggi ed il rendiconto con i relativi allegati
previsti dalle leggi sulla contabilità dei Partiti politici;
- Richiede i rimborsi elettorali alle autorità competenti ed inoltra
ogni domanda e consegna ogni documentazione con riferimento ad
eventuali contributi per le spese elettorali e ne incamera gli
introiti per conto del Partito;
- Ha facoltà per l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari
e per tutte le operazioni bancarie in genere, comprese eventuali
fideiussioni, sentito il Segretario Nazionale del Partito;
- Può acquisire beni e lasciti per conto del Partito. Il Tesoriere
Nazionale e' nominato dal Segretario Nazionale del Partito e dura in
carica tre anni. Cessa dall'incarico con la nomina del successore. Può
essere rieletto.
Il Collegio dei Revisori Contabili controlla la correttezza della
gestione economico-finanziaria del Partito, predisponendo - in occasione
dell'approvazione dei rendiconti del "NUOVO PARTITO d'AZIONE"
- una
relazione sui rendiconti presentati. Tale relazione viene presentata in
allegato al rendiconto agli organismi previsti dalla legge.
Il
Collegio dei Revisori Contabili e' composto da tre membri iscritti
all'apposito Albo dei Revisori Contabili tenuto a cura del Ministero
della Giustizia. I componenti sono nominati dalla Segreteria Nazionale.
Durano in carica lo stesso tempo del Tesoriere e cessano dalla
carica insieme a questo. Sono rieleggibili.
Art. 12 - Finanze e Patrimonio
L'Associazione politica "NUOVO PARTITO d'AZIONE" non ha fini di
lucro. Essa trae i mezzi per conseguire i propri scopi dal finanziamento
dei soci, da proventi di iniziative sociali (senza che queste abbiano
carattere di operazione commerciale), da donazioni, elargizioni,
lasciti, disposizioni testamentarie, contributi di persone e di enti
pubblici e privati, italiani e stranieri, contribuzioni, rimborsi
elettorali e finanziamenti pubblici e privati nel rispetto delle leggi
vigenti in materia.
L'Associazione risponde dei propri debiti e
delle obbligazioni assunte ed amministra il proprio patrimonio sociale
sulla base delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione
statutariamente competenti. In caso di scioglimento dell'Associazione,
il Segretario Nazionale decide sulla destinazione del patrimonio
residuo.
L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31
dicembre di ogni anno.
Le quote di iscrizione degli iscritti al
partito (tesseramento), le quote di partecipazione degli altri eletti ed
amministratori sono incamerate dalle singole Tesorerie Regionali e da
queste utilizzate e ripartite secondo le direttive indicate dalle
Strutture Regionali. Le predette quote d'iscrizione devono essere
contenute entro parametri minimi e massimi indicati dalla Segreteria
Nazionale del partito.
La Tesoreria dell'Associazione e gli organi
nazionali del Partito non sono destinatari, né sono responsabili in
alcun modo della gestione dei fondi regionali o territoriali provenienti
dal tesseramento o da altri privati contributi incassati direttamente in
sede locale. Gli obblighi assunti ad ogni livello territoriale non
impegnano a nessun titolo e per nessun motivo il livello nazionale, né
si verifica alcuna successione contrattuale.
Art. 13 - Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio Nazionale dei Probiviri ha competenza sulle questioni che
riguardano il codice deontologico degli iscritti al partito, le
controversie relative alle iscrizioni, i provvedimenti disciplinari
comminati o da comminare agli iscritti ed ogni altra controversia
interna in materia elettorale o assembleare.
Il Collegio Nazionale
dei Probiviri e' composto da tre membri nominati dalla Segreteria
Nazionale ed in prima istanza dal Segretario Nazionale. Elegge al
proprio interno il suo Presidente. I suoi componenti durano in carica
tre anni e sono rieleggibili. La carica di Componente Nazionale del
Collegio dei Probiviri e' incompatibile, per tutta la durata
dell'incarico, con altre cariche od incarichi nel Partito a qualsiasi
livello.
Art. 14 - Strutture locali del Partito
A livello locale il Partito si struttura su due livelli
organizzativi;
- Direzione Regionale presieduta dal Segretario Regionale.
Oltre
alla Direzione Regionale, è previsto un Vice-Segretario Regionale, un
Tesoriere Regionale, un'Assemblea Regionale degli Iscritti che viene
convocata ogni tre anni in concomitanza con il Congresso Nazionale.
- Sezioni comunali.
Laddove vi fossero iscritti in comuni ove
non si sia costituita una sezione del NUOVO PARTITO d'AZIONE" la
tessera di questi iscritti viene attribuita alla Sezione Comunale
territorialmente più vicina.
Art. 15 - Le Associazioni di base (Sezioni)
Le Associazioni di base o Sezioni comunali sono libere associazioni
di cittadini desiderosi di organizzarsi in proprio per contribuire allo
sviluppo politico del Partito ed alla sua penetrazione nel tessuto
sociale del paese.
Le Sezioni sono territoriali e tematiche (queste
ultime anche senza riferimento ad un ambito territoriale).
Ogni
Sezione opera in piena autonomia statutaria, amministrativa, contabile e
civile e determina autonomamente il proprio programma di attività purché
non in contrasto con le direttive degli organi statutari nazionali e
regionali del Partito.
Le Sezioni comunali e tematiche non possono
in alcun modo e ad alcun titolo vincolare o rappresentare il Partito, né
utilizzare il contrassegno del partito senza il consenso espresso degli
Organi statutari nazionali dell'Associazione.
Possono costituirsi in
Associazioni di base gli iscritti al Partito che perseguono finalità di
comune interesse. Le Associazioni di base territoriali concorrono e
realizzano iniziative compatibili con i principi e gli obiettivi del
Partito stesso. Possono coesistere più Associazioni di base nella
medesima realtà territoriale.
Le Sezioni possono costituirsi anche
all'estero e fra soggetti residenti all'estero ed in Italia. Sono
possibili forme spontanee di coordinamento delle Associazioni di base
nei diversi livelli territoriali e tematici.
Ad esse deve essere
assicurata l'attiva partecipazione alla vita politica del Partito e va
favorita la presenza di loro rappresentanti negli organismi elettivi
territoriali del Partito.
Gli Statuti Regionali possono prevedere e
disciplinare i casi in cui e' possibile l'iscrizione a più associazioni
di base tematiche e territoriali.
L'Associazione di base
territoriale comunale è costituita, di norma, con la presenza di un
minimo di 3 aderenti nei Comuni sino a 50.000 abitanti e di 6 aderenti
in quelli con popolazione superiore.
Il riconoscimento alla
costituzione delle Associazioni di base compete alla struttura di
coordinamento regionale che vi provvede secondo le indicazioni dello
Statuto e dei Regolamenti Regionali. Alla struttura Nazionale viene data
tempestiva comunicazione della costituzione delle Sezioni comunali e
della loro composizione, al fine della loro registrazione nel "Registro
Nazionale delle Sezioni" e per poter esercitare il potere di verifica
della compatibilità dell'attività svolta dalle Sezioni con l'interesse
generale.
Art. 16 - Registro degli Aderenti
È prevista la possibilità di aderire al NUOVO PARTITO d'AZIONE senza
iscriversi. Tale possibilità è data a persone che condividano gli ideali
e la cultura politica dell'azionismo senza aver la volontà di fare
politica attiva oppure senza lasciare il proprio partito, qualora fosse
già iscritto ad un altro Partito antifascista. È istituito un Registro
Nazionale degli Aderenti. Agli aderenti non è, ovviamente, riconosciuto,
non essendo membri del Partito, il diritto all'elettorato passivo e
attivo nel Partito né alla tessera né tanto meno quello di detenere
cariche di partito o di essere designato dal Partito in qualsiasi
organismo esterno.
Art. 17 - Disposizioni transitorie
In deroga ed a migliore specificazione a quanto previsto dal presente
Statuto, valgono le seguenti disposizioni transitorie:
- Fino allo svolgimento del primo Congresso Nazionale, i compiti
dello stesso sono svolti dal Segretario Nazionale del Partito e
secondariamente dalla Segreteria Nazionale del Partito;
- Fino al primo Congresso Nazionale la Direzione Nazionale viene
nominata dal Segretario Nazionale. Analogamente il Segretario
Nazionale nomina anche il Coordinamento della Segreteria Nazionale. Il
Coordinamento della Segreteria Nazionale unitamente al Segretario
Nazionale forma la Segreteria Nazionale.
- Fino al primo Congresso Nazionale il ruolo di Segretario Nazionale
del Partito viene assunto, per unanime volontà dei soci fondatori
costituitisi come membri della prima Direzione Nazionale del Partito,
dal Dott. Giuseppe Antonio Quartana detto (e conosciuto come) 'Pino A.
Quartana';
- Fino al primo Congresso spettano al Segretario Nazionale i
seguenti ulteriori compiti:
- titolarità del simbolo richiamato
all'Art. 1 dello Statuto;
- modifica ed integrazione del presente
Statuto;
- approvazione del rendiconto preventivo e consuntivo;
-Â ripartizione e utilizzo dei contributi e dei
finanziamenti pubblici e privati;
- approvazione degli Statuti
regionali del partito (anche con riferimento alle specifiche modalità
di individuazione dei delegati assembleari);
- delega scritta per
la presentazione delle liste ed il deposito del simbolo;
-
supervisione del Registro generale iscritti, del Registro generale
Sezioni e del Registro Generale Aderenti;
- titolarità dei siti
internet nazionali del Partito e del giornale del Partito;
-
interventi cautelari urgenti - ivi compresi i provvedimenti di
decadenza ed il commissariamento nelle varie realtà regionali e
territoriali - in caso di grave violazione dello Statuto o delle
direttive di ordine generale impartite ovvero per mancato
raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- autorizzazione per lo
svolgimento della prima Assemblea Nazionale dei Delegati e delle
Assemblee Regionali ed approvazione del preventivo Regolamento
congressuale;
- fino a quando non viene nominato il Collegio dei Probiviri, i
compiti dello stesso sono assunti dal Segretario Nazionale del Partito
(o suo delegato) o secondariamente dalla Segreteria Nazionale del
partito;
- Fino al primo Congresso Nazionale, il Segretario Nazionale e la
Segreteria Nazionale possono concedere alle strutture regionali una
deroga provvisoria all'operatività anche in assenza di Statuti
Regionali;
- Fino alla celebrazione dei primi Congressi Regionali, il
Segretario o il Commissario Regionale viene nominato dal Segretario
Nazionale;
- Fino alla celebrazione dei primi Congressi Regionali, il
Segretario Regionale nomina la Segreteria Regionale. Dette nomine
devono essere ratificate dal Segretario Nazionale di concerto con la
Segreteria Nazionale;
- Fino al primo Congresso Nazionale, in mancanza di qualsiasi
struttura locale esistente sul territorio di residenza è data facoltà
a chiunque voglia iscriversi di farlo anche rivolgendo direttamente la
domanda d'iscrizione agli organi nazionali costituitisi e
specificamente alla Segreteria Nazionale. La quota d'iscrizione
laddove non deliberato diversamente dalle strutture locali
costituitesi con proprio Statuto è fino allo svolgimento dei primi
Congressi Regionali di euro 15 per anno e deve essere versata agli
organi nazionali in essere.
- È data facoltà alla Segreteria Nazionale fino a quando una
struttura regionale non è presente o non è ancora ufficializzata
tramite costituzione ed approvazione dei propri Statuti regionali di
avocare a sé la individuazione ed approvazione di candidature ai vari
livelli locali (consigli regionali, provinciali, comunali o altre
nomine di sottogoverno).
- Fino alla celebrazione del primo Congresso Nazionale il Segretario
Nazionale del Partito può in un momento particolarmente importante per
la vita ed il futuro del Partito e per adeguare il Partito a nuovi e
più impegnativi compiti azzerare tutte le cariche nazionali e
regionali del Partito a condizione che entro e non oltre due mesi
dall'azzeramento tutti gli organi dichiarati decaduti vengano
riformati ed a condizione che l'azzeramento venga ratificato â??a
posteriori' dagli organi ricostituiti a maggioranza qualificata dei
2/3. In mancanza di tale ratifica, la nuova composizione decade
immediatamente e gli organi statutari vengono immediatamente
reintegrati nella loro precedente composizione.
Art. 18
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio
alle vigenti disposizioni di legge in materia.
Art. 19
Il presente Statuto rimarrà valido fino al primo Congresso
Nazionale e potrà anche essere confermato valido dallo stesso.
Atto costitutivo stipulato dinanzi al notaio Piercarlo Caparrelli
in Roma e registrato il 29 aprile presso l'ufficio del Registro di
Velletri (Roma)